Federazione Italiana per le Linee Guida per le Malattie Vascolari - Statuto

STATUTO

ART. 1
Costituzione

È costituita un’Associazione denominata FEDERAZIONE ITALIANA per le Linee Guida per le Malattie Vascolari, con acronimo FIMVASC, alla quale aderiscono Associazioni italiane scientifiche, non a scopo di lucro, che si dedicano alla produzione, divulgazione e aggiornamento di Linee Guida per le malattie vascolari.
Sono Soci Fondatori della Federazione le seguenti Associazioni che si confederano: la Società Italiana di Chirurgia Vascolare Endovascolare (SICVE), la Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare (SIAPAV), la Società Italiana per lo Studio delle Anomalie Vascolari (SISAV), il Collegio Italiano di Flebologia (CIF).
La Federazione non riconosce retribuzioni per le cariche sociali per le quali sono previsti l’esclusivo titolo gratuito e la dichiarazione e regolazione di eventuali conflitti di interesse. La Federazione ha sede presso il Coordinatore e ha durata indeterminata.

ART. 2
Attività

La Federazione persegue esclusivamente finalità di utilità scientifica e sociale. Scopo principale della Federazione è la stesura di Linee Guida sulle Malattie Vascolari, condivise dalle Associazioni aderenti, il loro periodico aggiornamento e inoltre la cura dei rapporti con le Istituzioni.
Per conseguire i suoi scopi la Federazione può trovare spazi di attività congressuale nell’ambito dei Congressi Nazionali delle Associazioni aderenti e può utilizzare le Riviste edite a stampa cartacea o on line delle Associazioni federate.

ART. 3
Soci

Possono diventare Soci della Federazione tutte le Associazioni che ne condividano le finalità a condizione che non perseguano fini speculativi e di lucro e non svolgano attività commerciali.
La richiesta per diventare Socio va formalizzata da parte del Presidente dell'Associazione richiedente al Coordinatore del Comitato di Coordinamento della Federazione che a sua volta la sottopone al Comitato di Coordinamento per l’approvazione.
L’ammissione alla Federazione è deliberata a scrutinio palese e all’unanimità dal Comitato di Coordinamento.
Un’Associazione confederata cessa di appartenere alla Federazione per scelta volontaria o per suo scioglimento o per violazione delle norme etiche o statutarie.
Tutti i Soci hanno parità di diritti, compreso quello di voto.
I Soci sono tenuti a rispettare le norme di questo Statuto e quelle di un eventuale Regolamento condiviso e approvato dal Comitato di Coordinamento.

ART. 4
Organi Statutari

Sono organi della Federazione: il Comitato di Coordinamento, il Coordinatore. Tutte le cariche elettive e le nomine sono a titolo gratuito.

ART. 5
Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento è costituito dai Delegati dalle Associazioni che fanno parte della Federazione in numero di due per ogni Associazione. Si riunisce ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga necessario o su richiesta al Coordinatore di una Associazione attraverso i propri delegati. E’ possibile presenziare validamente alle riunioni anche attraverso sistemi di videoconferenza.
La riunione è convocata dal Coordinatore, è valida se è presente almeno un delegato per Associazione federata, e ogni delibera avviene a maggioranza semplice.
Il Comitato ha i seguenti compiti:

  • Eleggere il Coordinatore.
  • Approvare o respingere eventuali richieste di modifica dello Statuto proposte da almeno due Soci.
ART. 6
Coordinatore

Il Coordinatore viene eletto dal Comitato di Coordinamento.
E’ il rappresentante della Federazione nei confronti di terzi.
Convoca e presiede le riunioni del Comitato di Coordinamento.
È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni.

ART. 7
Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno durata di due anni solari e possono essere riconfermate per un solo mandato consecutivo. Eventuali sostituzioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

ART. 8
Gruppi di Lavoro

Il Coordinatore e il Comitato di Coordinamento, sulla base delle indicazioni poste dalle Associazioni federate attraverso i propri Delegati, hanno il compito di concordare e nominare dei Gruppi di Lavoro Intersocietari per la stesura, revisione, divulgazione di Linee Guida. La Federazione o suoi Delegati possono entrare a far parte di altre Federazioni per gli stessi scopi previsti in questo Statuto.

ART. 9

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge.